SICUREZZA SUL LAVORO

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 (entro 30 giugno 2022 ci sarà il nuovo Accordo Stato Regioni), che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

Indipendentemente dal settore di appartenenza, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

• entro 90 giorni per una nuova attività

• nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Il DVR non è soggetto a scadenza ma deve essere rivisto ogni volta in cui avvengono significative modifiche come processo produttivo, nuovi macchinari, nuove mansioni, ecc..

La copia originale, firmata dal Datore di Lavoro, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

SANZIONI

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:

•  ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;

•  2.500 € per la mancata elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) e del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

•  per la mancata formazione e addestramento, il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione di 300 € per lavoratore;

•  3.000 € per la mancata costituzione del servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP).

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PERCHÈ SCEGLIERCI?

Dal 2006 ci siamo sempre impegnati per migliorare e offrire un servizio unico e completo. Ad oggi, siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti la serenità e tranquillità di poter pensare soltanto al loro lavoro, che al resto ci pensiamo noi. I nostri consulenti si occupano di seguire il cliente passo passo fino ad ottenere una certificazione completa per la sicurezza sul lavoro, assumendo per la tua azienda l’incarico di RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.

RSPP

L’RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (definito dall’ art. 32 del D.Lgs. 81/2008). È una figura obbligatoria, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, finalizzato a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. L’RSPP è colui che valuta i fattori di rischio presenti all’interno di un’attività lavorativa e che progetta e pianifica il programma di miglioramento per garantire la sicurezza dei lavoratori. Collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica per la sicurezza indetta annualmente dal datore di lavoro. Egli è responsabile se l’infortunio di un lavoratore si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

COSA BISOGNA FARE PER ESSERE IN REGOLA?

•  Effettuare la valutazione dei rischi e il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

•  Costruire all’interno della tua attività la squadra della sicurezza;

•  Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno o esterno;

•  Individuare il Preposto alla Sicurezza;

•  Redigere eventuale documentazione necessaria (Duvri, Pos, Psc, Verbali, ecc…);

•  Redigere, ove necessario, un Piano di Emergenza ed Evacuazione;

•  Nominare (se necessario) il medico competente;

•  Corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza  a tutti i lavoratori;

•  Corsi di formazione per i lavoratori designati all’antincendio e primo soccorso;

•  Eleggere dai lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e formarlo;

•  Fare le visite ai lavoratori in base al piano di sorveglianza sanitaria e al tipo di mansione;

•  Fornire i DPI idonei ai lavoratori;

•  Apporre la segnaletica di sicurezza;

•  Rispettare le norme igieniche nei luoghi di lavoro.

Vuoi sapere come redigere il DVR per la tua azienda?
Contattaci oggi stesso per una consulenza professionale!

CORSI DI FORMAZIONE

I nostri corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Secondo tale normativa tutti i Lavoratori devono effettuare i seguenti corsi:

•  Corso di formazione Generale di 4 ore

•  Corso di formazione Specifica di 4, 8 o 12 ore, in funzione dell’attività dell’azienda (classificabile come a rischio basso medio o alto, individuato dal settore ATECO – per ulteriori informazioni rimandiamo alla nota finale).

•  Corso di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Qualora si svolgesse mansioni particolari oppure si usufruisca di attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 prevede attività formativa specifica, il lavoratore dovrà frequentare ulteriori corsi.

I corsi di formazione per lavoratori si effettuano presso la nostra sede oppure è prevista la possibilità di effettuare i corsi presso la propria sede aziendale. Ad ogni partecipante che avrà frequentato il corso, verrà rilasciato un Attestato di frequenza previo superamento del test di verifica finale.

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